I requisiti sullo status delle imprese

Oltre ai parametri di natura dimensionale, i bandi possono presentare anche altri requisiti specifici collegati allo “status” dell’impresa. In altre parole, così come imprese di dimensioni diverse hanno esigenze diverse, allo stesso modo anche imprese che presentano forti differenze in termini di modello di business e/o operativo rientrano in strategie diversificate da parte dello Stato. Tipicamente il modo in cui il legislatore prova a “catturare” tali differenze in un requisito oggettivo dell’impresa è mediante la richiesta di iscrizione a registri speciali tenuti dalla Camera di Commercio. Questi sono infatti sezioni del Registro Imprese alle quali possono (o talvolta devono) essere iscritte imprese che presentano caratteristiche ben specifiche in termini di attività e oggetto sociale. Tipicamente esistono misure specifiche pensate per PMI innovative, startup innovative, imprese artigiane e imprese agricole.

PMI Innovative

Se l’impresa, oltre alle soglie dimensionali richieste per le PMI, presenta anche uno dei parametri riguardanti l’innovazione tecnologica di seguito illustrati, è considerata una PMI Innovativa e ha diritto ad alcune agevolazioni che sono state previste dal decreto “Crescita 2.0”, tra cui una maggiore flessibilità nella gestione societaria; incentivi fiscali per gli investimenti ecc.
Condizioni fondamentali per poter beneficiare di tali vantaggi sono che le imprese vengano iscritte in un’apposita sezione del Registro delle Imprese riservata alle PMI Innovative e che abbiano almeno due dei seguenti requisiti:

  • avere effettuato spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  • almeno 1/3 dei dipendenti o collaboratori devono essere in possesso di laurea magistrale, oppure 1/5 devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • detenere almeno un brevetto o privativa industriale.

Startup Innovative

Alcune misure specifiche sono previste a sostegno delle Startup Innovative per supportarle durante il loro ciclo di sviluppo e crescita.
Le Startup Innovative sono società di capitali, anche costituite in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono di nuova costituzione, o comunque sono costituite da non più di 5 anni;
  • hanno la loro sede principale in Italia, in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, e hanno una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono state costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, per poter essere iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle startup innovative, l’impresa dovrà essere in possesso (per tutta la durata della propria iscrizione al registro) di almeno uno dei tre seguenti criteri (che sono simili ai requisiti di innovazione visti per la PMI innovativa):

  1. sostenere spese di ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui;
  2. avere una forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Impresa artigiana

L’impresa artigiana è caratterizzata dall’attività che in essa svolge l’artigiano, il quale non solo ne è il titolare e dunque la gestisce da un punto di vista amministrativo e decisionale, ma lavora personalmente “nel processo produttivo e in misura prevalente” nella produzione dell’impresa stessa. L’imprenditore artigiano deve inoltre possedere determinati requisiti tecnici e professionali previsti dalla legge. Chiaramente questo non esclude che un’impresa artigiana si possa avvalere dell’attività di dipendenti e dell’aiuto di macchinari per la produzione, ma sono previste delle limitazioni: il numero dei dipendenti non può superare alcune soglie previste e la produzione si deve avvalere in modo prevalente del lavoro manuale dell’artigiano. Nel caso in cui siano presenti dei dipendenti, questi non devono realizzare la produzione in autonomia, ma sempre sotto le direttive dell’artigiano e realizzando i prodotti secondo l’idea frutto dell’inventiva di quest’ultimo. L’attività svolta deve essere rivolta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi. Sono escluse dall’attività dell’impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solo strumentali e accessorie all’esercizio della stessa. L’impresa artigiana non può essere svolta nella forma di S.p.a. o di Società in accomandita per azioni, ma può essere svolta nelle forme di S.r.l. e di cooperativa.

Impresa Agricola

L’impresa agricola costituisce una particolare forma di impresa, che si differenzia da quella commerciale per caratteristiche e regime giuridico. Il Codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Mentre invece le attività connesse, sono quelle, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Al ricorrere dei presupposti indicati, l’impresa non è assoggettata alle norme dettate per l’impresa commerciale, con specifico riferimento sia all’obbligatoria tenuta delle scritture contabili ed alla registrazione, sia all’assoggettamento, in caso di insolvenza, alle procedure fallimentari. Tuttavia, l’imprenditore agricolo è comunque tenuto ad iscrivere la sua impresa nella sezione speciale degli imprenditori agricoli del registro delle imprese.

Gruppi Imprese

Sino a questo punto abbiamo approcciato il tema dell’accesso a strumenti di finanza agevolata esclusivamente dalla prospettiva di una singola impresa, come per altro accade nella maggioranza dei casi. Tuttavia, alcune misure vengono pensate dal legislatore con l’esplicito scopo di costituire un elemento “catalizzatore” di partnership e relazioni “di sistema”. Detto diversamente, in alcuni casi con la finanza si vuole promuovere la creazione di “alleanze” tra diverse imprese appartenenti a una stessa filiera o a diverse filiere produttive.
Avendo questo esplicito obiettivo,, queste misure vedono come soggetti beneficiari non le singole imprese, bensì aggregazioni di imprese diverse. La presenza di una aggregazione di imprese può essere talvolta un criterio preferenziale e premiante, altre un vero e proprio requisito formale obbligatorio di accesso al bando stesso. Molteplici sono le forme – giuridiche e operative – che le imprese hanno a disposizione per aggregarsi.

Contratto di rete/ Rete tra imprese

Alcune misure consentono, o addirittura richiedono che le imprese beneficiarie dell’agevolazione siano costituite in rete, mediante un apposito contratto. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, per poter accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Sulla base di un programma comune di rete, le imprese decidono di collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora di esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. La rete così configurata è detta “rete contratto”: con questo strumento le imprese partecipanti possono instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura eppure mantenere allo stesso tempo la propria autonomia e la propria individualità perché non si dà luogo alla nascita di un nuovo ente distinto. Se invece le aziende retiste vogliono creare, con la rete, un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, che viene quindi definita “rete soggetto”. Le imprese, in questo caso, devono prevedere l’istituzione di un organo di amministrazione comune e di un fondo patrimoniale comune, cioè una dotazione patrimoniale destinata a portare avanti il programma di rete che hanno scelto di perseguire insieme. Il contratto di rete deve essere, in ogni caso, annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

RTI o ATI

Gli acronimi RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) o ATI (associazione temporanea di imprese), indicano l’istituto attraverso cui un’impresa, che non dispone dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa temporaneamente a una o più altre imprese, per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara. In alcuni bandi dedicati al sostegno dei progetti di Ricerca e Sviluppo, ad esempio, può accadere che le imprese richiedenti assumano il ruolo di “Capofila” del progetto (cioè di responsabile del progetto nei confronti dell’ente pubblico), costituendo una RTI o una ATI con Organismi di Ricerca, quali le Università, che hanno le risorse umane e fisiche (laboratori, ricercatori, know-how scientifico) necessarie per portare a compimento, insieme all’impresa, il progetto di R&S.

Consorzio

Talvolta i bandi prevedono che le imprese richiedenti siano costituite in consorzio, cioè abbiano stipulato un contratto con cui istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il consorzio mira a generare guadagni per i singoli imprenditori coinvolti, che possono consistere in un incremento di utili o in altri vantaggi, quali ad esempio, la garanzia di mantenere una determinata posizione sul mercato, o la possibilità di partecipare a una gara d’appalto sommando i requisiti dei soggetti partecipanti, grazie alla forza delle imprese riunite, che assieme perseguono obiettivi comuni e condivisi. In alcune ipotesi poi al consorzio partecipano non solo soggetti aventi natura imprenditoriale privata, ma anche enti pubblici o privati non imprenditori, che non partecipano alla specifica funzione consortile, ma svolgono funzioni di sostegno economico–finanziario per le imprese consorziate. Questa particolare tipologia viene chiamata consorzio misto.

Il requisito settoriale: l’attività dell’impresa

Oltre ai requisiti che si riferiscono a caratteristiche “formali” dell’impresa, quali la sua dimensione o il suo particolare “status” o qualifica legale, i bandi spesso identificano anche requisiti “sostanziali” ovvero che fanno esplicito riferimento all’attività economica e/o produttiva dalla stessa esercitata. A tal fine, data l’esigenza di trovare una rappresentazione standard ed esaustiva dell’intero tessuto economico di un paese, esiste una tassonomia standard dei settori economici adottata da tutte le amministrazioni: la classificazione ATECO.

Cos’è il codice ATECO

I codici ATECO identificano le attività economiche secondo una classificazione alfanumerica che le raggruppa per settori omogenei, dal generale al particolare. Ogni attività è quindi identificata da una lettera e un numero che ha da due a sei cifre. Le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi.
Facciamo un esempio:

  • C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
  • 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
  • 10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
  • 10.85 PRODUZIONE DI PASTI E PIATTI PREPARATI
  • 10.85.04 PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA

La motivazione alla base dei requisiti

Volendo semplificare, possiamo immaginare la finanza agevolata come uno strumento adottato dallo Stato per intervenire e regolare l’attività delle imprese che si presta tanto a interventi “generalisti”, quanto a misure più mirate e verticali. Nel primo caso, si parla di misure ad ampio spettro o di sistema, accessibili cioè a tutte le imprese indipendentemente dal settore economico di appartenenza. In questi casi dunque non vi sono vincoli espressi in termini di codici ATECO ammissibili alla misura. La maggior parte delle iniziative pensate per stimolare la digitalizzazione delle imprese italiane ricade ad esempio in questa famiglia di misure. Sono infatti bandi che mirano a facilitare la trasformazione digitale del complessivo sistema delle imprese nazionali e, proprio in modo conforme a tale obiettivo, sono dunque estese a tutte le imprese, a prescindere dalla specifica attività economica esercitata.
Al contrario, alcune misure sono pensate per stimolare, supportare o innovare alcuni specifici comparti del sistema economico. In questo caso, il bando prevederà dunque dei criteri di accesso che qualificano i soggetti beneficiari, richiamando in modo esplicito una lista puntuale di ATECO ammissibili, in modo da rendere eleggibili al contributo solo ed esclusivamente imprese che operano nel settore di specifico interesse della misura. Tutte le misure di intervento nell’ambito del Piano Agricolo sono un chiaro esempio di bandi verticali e di settore che, in quanto tali, prevedono esplicito riferimento a un insieme limitato di codici ATECO, che identificano i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Esistono quindi misure per tutte le imprese e misure riservate solo ad alcune categorie.
E’ possibile poi, talvolta, trovare anche agevolazioni che vengono erogate a tutte le categorie, ma in misura più favorevole per alcune. Un esempio di questo tipo è il credito d’imposta formazione, oppure i bandi per progetti di R&S, che variano la % di agevolazione a seconda della dimensione dell’impresa.

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